Sez. L, Sentenza n. 17495 del 28/07/2009 (Rv. 609509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Controversia in ordine alla obbligazione retributiva - Transazione - Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva - Esclusione - Azionabilità del credito contributivo da parte dell'INPS - Onere probatorio a carico dell'istituto - Portata - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito sul presupposto che il giudice avesse erroneamente ritenuto che le somme erogate in esecuzione di un contratto di transazione fossero comunque soggette a contribuzione ed avesse, perciò, omesso di verificare eventuali rinunce da parte dei dipendenti a crediti realmente sussistenti).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)