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Sez. 3, Sentenza n. 16720 del 10/03/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 228208 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228208-01

ACQUE

In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli artt. 54 e 59 del citato decreto n. 152.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)