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Sez. 3, Sentenza n. 13102 del 21/01/2003 Ud. (dep. 24/03/2003) Rv. 224238 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Sottrazione dell'I.V.A. all'importazione - Reato di contrabbando - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224238-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In virtù dell'art.34 D.P.R. n.43 del 1973, l'I.V.A. dovuta all'importazione, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di importazione, è uno dei diritti di confine. Ne consegue che la sottrazione dell'I.V.A. all'importazione è sottrazione a un diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato di contrabbando.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)