Sez. L, Sentenza n. 6106 del 21/05/1992 (Rv. 477311 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Definitiva perdita parziale della capacità lavorativa - Sopravvenuta impossibilità del lavoratore di svolgere le proprie mansioni - Configurabilità - Disciplina ex art. 1464 cod. civ. - Configurabilità - Inesistenza nell'azienda di mansioni computabili con la ridotta capacità - Onere probatorio del datore di lavoro - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere
La sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per definitiva perdita parziale della capacità lavorativa, di svolgere le mansioni affidate, legittima il recesso del datore di lavoro, trovando applicazione la norma di cui all'art. 1464 cod. civ. sull'impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici; in tale ipotesi il datore di lavoro non è tenuto a provare l'inesistenza nell'azienda di mansioni compatibili con tali ridotte capacità, in assenza di un principio che consenta di ritenere il datore medesimo gravato dall'onere di reperire posti di lavoro confacenti anche mediante lo spostamento di altri dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)