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Sez. L, Sentenza n. 2067 del 13/03/1996 (Rv. 496322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per sopravvenuta impossibilità fisica e psichica a svolgere le mansioni attribuite - Rilevanza - Prova dell'inesistenza nell'azienda di mansioni compatibili - Onere del datore di lavoro - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

La sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell'impresa costituisce- ove non sia collegabile a casi di sospensione legale del rapporto e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile - giustificato motivo obiettivo, ai sensi dell'art.3 della legge n.604/1966, di recesso del datore di lavoro, il quale non è tenuto a provare l'inesistenza nell'azienda di mansioni compatibili con le ridotte capacità del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)