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Sez. U, Sentenza n. 4850 del 08/09/1982 (Rv. 422852 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - MANCATA OCCUPAZIONE - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - RICORSO DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - ART. 1, COMMA TERZO, DI TALE D.P.R. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422852-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - MANCATA OCCUPAZIONE - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - RICORSO DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - ART. 1, COMMA TERZO, DI TALE D.P.R. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di cooperative edilizie a contributo statale, il ricorso dell'assegnatario di alloggio, avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, per la mancata occupazione dell'immobile, emesso dall'apposita commissione di vigilanza, secondo il disposto dello art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 (e successive modifiche), spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Tale giurisdizione amministrativa va affermata anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 in tema di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il cui art. 11 prevede la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per il ricorso contro il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, in quanto la disciplina fissata da detto decreto, ai sensi dell'art. 1 terzo comma del medesimo, non opera per le assegnazioni di alloggi delle "cooperative edilizie", ivi comprese, pertanto, quelle a contributo statale. Questa interpretazione del citato art. 1 manifestamente non lo pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 47, 76 e 113 della Costituzione, trattandosi di norma emanata nel rispetto della delega conferita al governo con l'art. 8 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e che, nell'escludere l'applicabilità delle Disposizioni del decreto del 72 alle assegnazioni di alloggi realizzati da enti diversi da quelli pubblici, ancorché con il contributo erariale, trova giustificazione nella obiettiva diversità delle rispettive situazioni, senza implicare, nei riguardi degli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie, alcuna lesione della facoltà di agire in giudizio a difesa delle proprie posizioni soggettive, né alcuna interferenza sui precetti costituzionali che tutelano la proprietà e l'accesso del risparmio popolare alla abitazione. (V 4360/81, mass n 415047; (V 620/76 mass n 379269; (V 3721/75, mass n 377939).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Costituzione art. 76, Costituzione art. 113, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 8, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 1, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)