Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 04/08/1988 (Rv. 459649 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - CONFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE ALLA DISCIPLINA SOPRAVVENUTA - DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE - INSUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - CONFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE ALLA DISCIPLINA SOPRAVVENUTA - DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE - INSUSSISTENZA.*
Nel caso in cui un edificio eretto in violazione della disciplina delle distanze vigente all'epoca della costruzione risulti conforme alla diversa normativa urbanistica sopravvenuta prima del formarsi del giudicato, il confinante non può pretenderne, ai sensi dell'art. 873 cod. civ. la demolizione. Tale principio non è in contrasto con il divieto di retroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle preleggi ed estensibile alle ipotesi di successione di diverse normative edilizie locali), atteso che nella fattispecie suddetta il diverso assetto normativo non investe il fatto generatore delle contrapposte situazioni dei proprietari di fondi finitimi, regolandone solo le conseguenze presenti. (V 4290/87, mass n 453043; (V 1334/81, mass n 421944; (V 618/80, mass n 404014; (V 858/69, mass n 339217).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)