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Sez. 1, Sentenza n. 7556 del 08/07/1995 (Rv. 493222 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi costruiti o da costruire per i profughi - Diritto dell'assegnatario alla cessione in proprietà - Trasmissibilità "jure hereditatis" - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493222-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In materia di edilizia residenziale pubblica, il rinvio operato dall'art..5, comma sesto, della legge n. 1219 del 1960 (che attribuisce al profugo il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio assegnatogli in locazione) al d.P.R. n. 2 del 17 gennaio 1959 ha la funzione di integrare l'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 2 del 1959 (modificato dalla legge n. 231 del 27 aprile 1962), estendendone la disciplina agli alloggi costruiti o da costruire per i profughi. Ne consegue che anche per questi ultimi alloggi il diritto dell'assegnatario alla cessione in proprietà non è trasmissibile "jure hereditatis", trattandosi di diritto correlato alle condizioni personali del titolare e, perciò, attribuito dalla legge, in caso di morte dell'assegnatario, a determinati congiunti, nel concorso di specifiche condizioni (tra le quali la convivenza con l'originario assegnatario).

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, Legge 14/10/1960 num. 1219, Legge 27/04/1961 num. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)