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Sez. 2, Sentenza n. 9434 del 03/03/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155645 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155645-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'attenuante della speciale tenuità è applicabile al reato tentato solo quando si abbia la prova rigorosa ed univoca che se l'Azione penalmente illecita fosse stata portata a termine il danno patrimoniale derivatone sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf mass n 151711; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 147303).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)