Sez. 2, Sentenza n. 9434 del 03/03/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155645 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'attenuante della speciale tenuità è applicabile al reato tentato solo quando si abbia la prova rigorosa ed univoca che se l'Azione penalmente illecita fosse stata portata a termine il danno patrimoniale derivatone sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf mass n 151711; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 147303).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)