Sez. 2, Sentenza n. 538 del 16/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151711 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONE.*
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. può essere applicata anche al delitto tentato, purché risulti in maniera certa che, qualora il tentativo fosse riuscito, il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf. Mass. Nn. 149056/81, 147303/81 ed ivi citate, e mass. N. 146527 ed ivi citate, alle quali Adde Conf. Mass. Nn. 144219/80, 140244/78, 136015/77, 131703/76, 131692/76, 131604/75, 126342/74, 124849/73, 120674/72, 120378/72, 119161/71, 116371/71, 115261/70, 107662/68; contra. Mass. N. 132351).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)