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Sez. L, Sentenza n. 5841 del 16/06/1994 (Rv. 487094 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Nozione di retribuzione annua ai fini del T.F.R. - Contratti collettivi dettanti una diversa rispetto a quella legislativa - Validità ex art. 1 legge n. 297 del 1982 - Riferimento ai soli contratti stipulati successivamente a tale legge - Fondamento ex art. 4, penultimo comma, legge cit. - Fattispecie relativa al T.F.R. per autoferrotranvieri ed alla computabilità dei compensi per lavoro straordinario continuativo.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487094-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

I contratti collettivi dei quali l'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, fa salva la diversa (rispetto a quella legislativa) nozione di retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto sono soltanto quelli stipulati successivamente all'entrata in vigore di tale legge, atteso che l'art. 4, penultimo comma, della stessa legge sancisce la nullità - e la loro sostituzione di diritto ad opera delle disposizioni legislative - di tutte le clausole dei contratti collettivi anteriori regolanti (in qualunque modo) la materia del trattamento di fine rapporto. (Principio affermato in tema di computabilità - nel T.F.R. dovuto a dipendente autoferrotranviario per il periodo successivo al 31 maggio 1982 - di compensi per lavoro straordinario continuativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)