Sez. 1, Sentenza n. 28801 del 17/01/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 261233 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Reato di cui all'art. 2 legge n. 1423 del 1956 - Atto amministrativo presupposto - Sindacabilità da parte del giudice penale - Possibilità - Limiti - Adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Requisiti della condotta posta a fondamento del provvedimento - Esercizio della prostituzione in prossimità di civili abitazioni e con atteggiamenti "scandalosi ed adescatori" - Legittima adozione della misura di prevenzione - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, il provvedimento amministrativo dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 è legittimamente adottato e non può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia motivato con l'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata per strada, in prossimità di civili abitazioni e con atteggiamenti "scandalosi ed adescatori", idonei a compromettere la moralità dei minorenni ovvero la tranquillità pubblica e, quindi, tali da integrare l'attività prevista dall'art. 1, n. 5, della legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)