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Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 16/09/2014 Ud. (dep. 07/10/2014) Rv. 260515 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 2 legge n. 1423 del 1956 - Atto amministrativo presupposto del reato - Motivazione fondata esclusivamente sull'esercizio della prostituzione - Disapplicazione da parte del giudice penale - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260515-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputato, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di monorenni, poichè l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su illazioni, congetture o meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)