Sez. 1 - , Sentenza n. 48421 del 17/07/2019 Ud. (dep. 28/11/2019) Rv. 277858 - 02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Provvedimento del Questore motivato in relazione all’esercizio della prostituzione - Inosservanza - Contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - Depenalizzazione del delitto di atti osceni ex art. 527 cod. pen. - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore, motivato con riferimento all'esercizio della prostituzione per strada con atteggiamenti osceni volti a richiamare possibili clienti, è irrilevante l'intervenuta depenalizzazione del delitto di cui all'art. 527 cod. pen., qualora sia successiva tanto all'emanazione del provvedimento che alla violazione commessa dal sottoposto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 527 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)