Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 05/12/2013 Ud. (dep. 30/01/2014) Rv. 259015 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 2 legge n. 1423 del 1956 - Atto amministrativo presupposto del reato - Motivazione fondata esclusivamente sull'esercizio della prostituzione - Disapplicazione da parte del giudice penale - Legittimità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputato, e della astratta probabilità della commissione del delitto di atti osceni in luogo pubblico poichè l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su illazioni, congetture e meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)