Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 06/03/1997 (Rv. 502813 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem" - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata - e non al giudice "a quo" (il quale, del resto, di norma non dispone più del fascicolo d'ufficio, di cui l'art. 126 disp. att. cod. proc. civ. disciplina la trasmissione all'ufficio del giudice "ad quem") - stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. (Nella specie il giudice conciliatore "a quo", con la sentenza annullata senza rinvio dalla S.C., aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui precedentemente si era dichiarato incompetente, dando rilievo ad una modifica dei motivi di opposizione effettuata in sede di riassunzione, e, in via di ritenuta conseguenzialità, aveva altresì dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)