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Sez. U, Sentenza n. 13567 del 21/12/1992 (Rv. 480080 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - In genere | Declinatoria da parte del conciliatore - Richiesta d'ufficio, da parte del Pretore, del regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480080-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - In genere

Qualora il Conciliatore abbia dichiarato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di danaro, la propria incompetenza per valore, il Pretore, al quale la causa è stata rimessa, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza d'ufficio - che se proposto va dichiarato inammissibile - perché il provvedimento non integra una pronuncia declinatoria della competenza funzionale attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ., con riguardo soltanto all'accertamento delle condizioni per l'azione d'ingiunzione, ancorché manchi un'espressa dichiarazione di nullità del decreto opposto (da ritenersi implicita conseguenza della dichiarazione d'incompetenza a conoscere della causa di merito), né - trattandosi di pagamento di somme di denaro, non rientranti nella competenza per materia stabilita dall'art. 7, comma 2, cod. proc. civ. per le cause vertenti sulle modalità d'uso dei servizi condominiali - una pronuncia implicita declinatoria di tale competenza per materia, e dovendo altresì escludersi che possa rilevare, ai fini di qualificare come funzionale ed inderogabile la sua competenza, il potere attribuito allo stesso conciliatore di decidere secondo equità osservando i principi regolatori della materia (art. 113 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)