Sez. 2, Sentenza n. 1099 del 21/03/1977 (Rv. 384744 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo piu largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art 89 cod proc civ ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'Obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con lo Esercizio del diritto di difesa. Siffatto Obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessita con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e, costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite. (V 2083/74, mass n 370381).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)