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Sez. 1, Sentenza n. 4024 del 02/04/1992 (Rv. 476538 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere | Immobile trasferito - Valore finale - Determinazione - Accertamento di maggior valore - Annullamento o riduzione a seguito di impugnazione dell'acquirente - Sentenza relativa - Opponibilità da parte del venditore all'amministrazione finanziaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476538-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere

Con riguardo all'imposta sull'incremento di valore degli immobili, ai fini della determinazione del valore finale dell'immobile trasferito, il venditore, ancorché non abbia impugnato l'accertamento di maggior valore notificatogli relativamente all'imposta di registro, può comunque giovarsi, "ex" art. 1306 cod.civ., della sentenza resa nei confronti dell'acquirente - coobbligato al pagamento dell'imposta di registro - la quale abbia annullato o ridotto quell'accertamento, atteso che, pur in mancanza di solidarietà tra alienante debitore dello INVIM ed acquirente debitore dell'imposta di registro, vi è identità tra quel valore finale del bene, come parametro per l'INVIM, ed il valore definito per l'imposta di registro (art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)