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Sez. 5, Sentenza n. 22885 del 11/11/2005 (Rv. 585132 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Valore finale - Determinazione - Sentenza riduttiva del valore ai fini dell'imposta di registro, resa nei confronti dell'acquirente - Opponibilità da parte del venditore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585132-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, ai fini della determinazione del valore finale dell'immobile trasferito, il venditore, ancorchè non abbia impugnato l'accertamento di maggior valore notificatogli con riguardo all'imposta di registro, può comunque avvalersi, a norma dell'art. 1306 cod. civ., degli effetti favorevoli della sentenza che, resa nei confronti dell'acquirente, coobbligato al pagamento dell'imposta di registro, abbia annullato o ridotto quell'accertamento, stante l'identità del valore del bene trasferito agli effetti delle due imposte, postulata dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, rettamente interpretato in conformità agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)