Sez. F, Sentenza n. 38560 del 26/08/2014 Ud. (dep. 19/09/2014) Rv. 261470 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Oggetto - Dichiarazioni non verbalizzate - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 cod.proc.pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli "altri casi" in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un operatore di P.G. riguardante le dichiarazioni rese dal genitore in qualità di legale rappresentante del figlio minore, in occasione della notifica di un'informazione di garanzia concernente quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)