Sez. 6, Sentenza n. 37629 del 02/07/2025 Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. 288929-04
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Riferimento alle sole dichiarazioni verbalizzate - Esclusione - Riferibilità anche a quelle non verbalizzate - Sussistenza - Precisazioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianza solo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza.
Costituzione art. 111 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)