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Sez. 6, Sentenza n. 13465 del 17/03/2010 Ud. (dep. 09/04/2010) Rv. 246738 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Oggetto - Dichiarazioni non verbalizzate - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246738-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)