Sez. 5, Sentenza n. 47073 del 20/06/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 262144 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato - Aumento ex art. 81 cod. pen. per quelli giudicati con rito ordinario - Riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Anche in caso di pena complessiva "temperata" ex art. 78 cod. pen.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Riconosciuta, in fase di cognizione o di esecuzione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata solo sulla pena determinata per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale e il cumulo di pene inflitte nei diversi procedimenti superi gli anni trenta di reclusione, e, quindi, risulti un'unica pena "temperata" ai sensi dell'art. 78 cod. pen., atteso che la diminuente di un terzo non può operare per i reati definiti con giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)