Sez. L, Sentenza n. 5571 del 13/04/2001 (Rv. 545927 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti sanitari - Accertamento - Disciplina ex decreto legislativo n. 509 del 1988 - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti ex D.M. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Valutazione giudiziale priva di ogni riferimento alla suddetta tabella - Vizio di legittimità - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)