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Sez. L, Sentenza n. 5225 del 13/06/1987 (Rv. 453820 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - SUPERAMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE O PRESENTAZIONE DI TITOLI IDONEI E SUFFICIENTI DA PARTE DI UN CANDIDATO - MANCATA ASSUNZIONE IN APPLICAZIONE DI UNA ILLEGITTIMA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL'ENTE - CONFIGURABILITÀ - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453820-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - SUPERAMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE O PRESENTAZIONE DI TITOLI IDONEI E SUFFICIENTI DA PARTE DI UN CANDIDATO - MANCATA ASSUNZIONE IN APPLICAZIONE DI UNA ILLEGITTIMA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL'ENTE - CONFIGURABILITÀ - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La mancata assunzione, ad opera dell'e.N.E.L. ed in applicazione di una illegittima clausola del bando di concorso, di un candidato che ha svolto con successo le prove di selezione, o che ha presentato titoli idonei e sufficienti, configura la violazione di un preciso Obbligo giuridico, discendente dall'avvenuta accettazione da parte del candidato dell'offerta a contrarre contenuta nel bando di concorso dell'ente, ed è perciò fonte, a carico di questo, di responsabilità contrattuale, non già precontrattuale o extracontrattuale. Consegue che il risarcimento del danno va commisurato, sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 cod. civ. (e non già del lucro cessante di cui all'art. 2056, secondo comma, cod. civ. da valutarsi con equo apprezzamento delle circostanze del caso), a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto abbia risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'Obbligo da costituire il rapporto di lavoro, salva, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., la detraibilità da tale pregiudizio (consistito essenzialmente nella perdita delle retribuzioni mensili) del danno che il lavoratore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nella ricerca di un'altra occupazione. (V 313/86, mass n 443940; (V 63/86, mass n 443705; (V 5577/85, mass n 442770; (V 2761/85, mass n 440538; (V 465/85, mass n 438676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)