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Sez. L, Sentenza n. 313 del 17/01/1986 (Rv. 443940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

L'inosservanza dell'Obbligo di assunzione, posto a carico del datore di lavoro dalla legge n. 482 del 1968, - inosservanza che è fonte di responsabilità, non già precontrattuale o aquiliana, ma contrattuale riguardando l'inadempimento di uno specifico Obbligo imposto ad una parte nei confronti di un'altra sulla base di un preesistente rapporto non necessariamente di origine contrattuale - conferisce al lavoratore appartenente alle categorie protette, avviato per il collocamento obbligatorio ma non assunto, il diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, danno che va commisurato a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha risentito durante l'intero periodo di inosservanza dell'Obbligo suddetto e quindi comprende le utilità economiche che egli avrebbe conseguito dall'assunzione (ossia i salari o gli stipendi che gli sarebbero stati corrisposti) tenendo conto dell'effettivo periodo di disoccupazione patita dal lavoratore nonché della parte di danno che quest'ultimo, usando l'ordinaria diligenza nel ricercare una altra occupazione, con la previa reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, ha potuto - o avrebbe potuto - evitare ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.. (V 4719/85, mass n 442156; (V 3336/85, mass n 441008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)