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Sez. L, Sentenza n. 2465 del 16/03/1988 (Rv. 458237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALLA OMISSIONE O DAL RITARDO NELL' ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DEL LAVORO - RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALLA OMISSIONE O DAL RITARDO NELL' ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il datore di lavoro, che ometta o ritardi l'assunzione dei lavoratori avviati, a seguito di sua richiesta, per il collocamento, è tenuto, salva la prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 cod. civ., all'Obbligo (derivante da responsabilità contrattuale) di risarcire i danni subiti dai predetti lavoratori e coincidenti, di norma, con le retribuzioni non percepite dai medesimi, salva la dimostrazione (rilevante ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.) che questi, nel periodo per il quale si è protratto l'inadempimento, abbiano trovato altra proficua occupazione o siano rimasti disoccupati per loro negligenza. (V 5391/87, mass n 453973; (V 5225/87, mass n 453820; (V 1917/86, mass n 445178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)