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Sez. L, Sentenza n. 3141 del 17/03/1993 (Rv. 481430 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Esonero | Prepensionamento coatto del personale dichiarato entro il 20 giugno 1986 inidoneo rispetto alla qualifica di provenienza - Legittimità del provvedimento di esonero - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481430-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Esonero

In relazione al prepensionamento coatto degli autoferrotramvieri dichiarati entro il 20 giugno 1986 inidonei rispetto alla qualifica di provenienza, secondo la disciplina risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale - con sentenza n. 60 del 1991 della Corte Costituzionale - dell'art. 3, primo comma, legge 12 luglio 1988, n. 270, la legittimità del provvedimento di esonero del'agente deve essere valutata accertando se in epoca posteriore alla suddetta data il medesimo abbia svolto mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali è stato dichiarato inidoneo.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)