Sez. 2, Sentenza n. 2854 del 26/04/1983 (Rv. 427769 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS -INEDIFICABILITÀ DEL FONDO IN FORZA DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI GARANZIA EX ART. 1489 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS -INEDIFICABILITÀ DEL FONDO IN FORZA DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI GARANZIA EX ART. 1489 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*
Quando il fondo compravenduto risulti sottoposto a vincolo di inedificabilità in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, stante il carattere particolare, e non generale e normativo, dell'atto impositivo, non può presumersi la conoscenza del vincolo stesso da parte del compratore, il quale, quindi, può far valere l'Obbligo di garanzia a carico del venditore ex art. 1489 cod. civ.. (V 2012/79, mass n 398414; (V 1801/76, mass n 380584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)