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Sez. 4, Sentenza n. 9391 del 12/04/1984 Ud. (dep. 29/10/1984) Rv. 166391 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ATTENUANTI GENERICHE EX ART. 62 BIS COD. PEN. - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA O DI PREVALENZA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLA LORO PARTICOLARE E STRAORDINARIA RILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166391-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ATTENUANTI GENERICHE EX ART. 62 BIS COD. PEN. - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA O DI PREVALENZA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLA LORO PARTICOLARE E STRAORDINARIA RILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

In caso di dichiarazione di equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche rispetto ad una o più circostanze aggravanti, il giudice di merito è tenuto ad indicare in motivazione le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della loro particolare e straordinaria Rilevanza. Pur tuttavia la generica richiesta di una dichiarazione di prevalenza o di equivalenza delle attenuanti generiche, rispetto ad una o più circostanza aggravante, non obbliga il giudice a diffondersi nella puntualizzazione dei motivi che giustifichino il mancato accoglimento. (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivato il rigetto della richiesta della dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante che il giudice d'appello aveva giustificato sinteticamente con la gravità della colpa dell'imputato). (V mass n 164008).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)