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Sez. L, Sentenza n. 1658 del 16/02/1988 (Rv. 457682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ GIORNALIERA - ESTENSIONE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - CONDIZIONI - INFORTUNIO NON ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1982.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ GIORNALIERA - ESTENSIONE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - CONDIZIONI - INFORTUNIO NON ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1982.*

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, estesa dall'art. 4 della legge 10 maggio 1982 n. 251 agli infortuni sul lavoro subiti dalle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) indicate nell'art. 205, lett. B), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non deve essere corrisposta ove l'infortunio si sia verificato in epoca anteriore all'1 gennaio 1982, data dalla quale decorre l'efficacia della legge medesima (art. 21), anche se l'inabilità temporanea assoluta derivatane si sia protratta oltre tale data. (V 5585/85, mass n 442781; (V 2817/85, mass n 440579; (Conf 4273/87, mass n 453027, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)