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Sez. L, Sentenza n. 661 del 16/01/2015 (Rv. 634046 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Riferimento alla natura delle questioni trattate - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634046-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il riferimento "alle questioni trattate" integra motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello, anche nella prospettiva più rigorosa introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'espressione utilizzata dalla corte territoriale per dare rilievo all'oggetto del giudizio di secondo grado, limitato alla rideterminazione delle spese della controversia, già di per sé priva di particolare complessità giuridica, e in presenza di un esito del giudizio solo parzialmente favorevole al ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)