Sez. L, Sentenza n. 4278 del 01/07/1981 (Rv. 414958 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA POSSEDUTA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PASSAGGIO DA UN GRUPPO O CATEGORIA DI APPARTENENZA ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA POSSEDUTA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PASSAGGIO DA UN GRUPPO O CATEGORIA DI APPARTENENZA ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art 2 della legge 24 maggio 1970 n 336 - contenente norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati - prevede la possibilita di conferimento, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita di buonuscita, della qualifica superiore a quella posseduta al momento della cessazione del servizio; ed il secondo comma dell'art 3 della successiva legge 9 ottobre 1971 n 824 - contenente norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge n 336 del 1970 - precisa che negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza, nel cui ambito puo essere accordato il predetto beneficio, si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Pertanto, ai fini dell'applicazione del beneficio, i dipendenti del Banco di Napoli - il cui regolamento prevede per il personale la suddetta distinzione - hanno diritto al conferimento della qualifica superiore nell'ambito del gruppo o categoria cui appartengono, con esclusione del passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che, alla stregua del regolamento, sia previsto tale passaggio, dal momento che lo sbarramento e creato dalla stessa legge, in considerazione della generale e normale separazione di tali gruppi fra loro. (Conf 5215/78, mass n 394973).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)