Sez. L, Sentenza n. 6217 del 28/11/1984 (Rv. 437865 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - PORTATA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - PORTATA.*
Il beneficio della qualifica e classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso, in favore degli ex combattenti, dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, opera, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge n. 824 del 1971 (emanata ad integrazione ed interpretazione della seconda precedente), nel limitato ambito della "carriera di appartenenza", la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, va intesa, ai sensi del secondo comma del citato art. 3, nel senso della "carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi", con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che tale passaggio sia consentito in qualcuno di detti ordinamenti, atteso che lo sbarramento è creato dalla stessa legge in considerazione della generale e normale separazione fra loro. (Conf 6505/82, mass n 424124, prima parte; (Conf 4278/81, mass n 414958; (Conf 1193/81, mass n 411762).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)