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Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 27/04/1984 (Rv. 434659 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - SANATORIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434659-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - SANATORIA - FATTISPECIE.*

Anche con riguardo all'atto di accertamento tributario, opera il principio secondo il quale la notificazione eseguita mediante consegna in luogo ed a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione, è nulla, ma non inesistente, e tale nullità è sanata con l'impugnazione dell'atto notificato proposta dal destinatario. (nella specie, la notificazione era stata eseguita mediante consegna alla madre del contribuente, nella casa di quest'ultima, presso la quale lo stesso contribuente aveva abitato prima del suo trasferimento all'estero). (V 2400/81, mass n 413163; (V 572/81, mass n 411056; (V 3481/77, mass n 387053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)