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Sez. L, Sentenza n. 13953 del 23/10/2000 (Rv. 541154 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Effetti - Mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore e loro effettiva utilizzazione - Equiparazione - Conseguenze - Estensione della garanzia retributiva a compensi legati al materiale svolgimento della prestazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541154-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Ancorché nell'ipotesi di annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 la ricostituzione "de iure" del rapporto di lavoro comporti l'equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione, la garanzia retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto stesso va riferita esclusivamente alla normale retribuzione da collegare al contenuto professionale delle mansioni e non comprende, invece, eventuali ulteriori compensi la cui corresponsione presupponga l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui il datore di lavoro aveva eseguito l'ordine di reintegrazione solo formalmente impedendo però al lavoratore di riprendere di fatto servizio, aveva ritenuto non dovute le indennità sostitutive delle ferie, delle festività soppresse, dei permessi retribuiti e il compenso per ROL - cioè riduzione dell'orario di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)