Sez. 1, Sentenza n. 26744 del 13/12/2006 (Rv. 593545 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Società di persone - Legittimazione del legale rappresentante - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che, rivesta la qualità di legale rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2299, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)