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Sez. 2, Sentenza n. 23685 del 06/11/2014 (Rv. 633150 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Revocatoria di negozio traslativo in favore di società - Legittimazione passiva esclusiva della società - Sussistenza - Accertamento dell'elemento psicologico in capo ai soci o al legale rappresentante - Necessità.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633150-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una società, sia di persone che di capitali, è la medesima società, e non i singoli soci, salvo l'interesse di questi ultimi all'intervento adesivo ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., ferma restando la necessità di accertare l'elemento psicologico della "scientia damni" o del "consilium fraudis" in capo al legale rappresentante o ai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)