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Sez. L, Sentenza n. 7367 del 30/05/2001 (Rv. 547135 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Evento lesivo riconducibile a rischio elettivo - Conseguenze - Indennizzabilità - Esclusione - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547135-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo - che ricorre quando l'evento lesivo è ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all'attività lavorativa - esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro si era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nell'utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)