Sez. L, Sentenza n. 14157 del 16/12/1999 (Rv. 532275 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Evento lesivo riconducibile a situazioni derivanti da scelte volontarie puramente arbitrarie del lavoratore ed a rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività - Indennizzabilità - Esclusione - Infortunio subito dall'autista di un'impresa di autotrasporti investito dopo la sosta per la cena nel tragitto di ritorno al proprio camion - Indennizzabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che vale ad escludere l'indennizzabilità del sinistro, ricorre quando l'evento lesivo sia ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria puramente arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività. Non ricorre, perciò, una tale situazione di rischio elettivo nel caso di un autista di impresa di autotrasporti che, dopo aver sostato in un locale per la cena, sia investito mentre torna al proprio camion per passarvi la notte in attesa di riprendere il trasporto, poiché in tal caso la scelta del lavoratore costituisce una facoltà discrezionale derivante dalla situazione di trasferta imposta dalle modalità di esecuzione del contratto di lavoro, nell'ambito di una rosa di soluzioni di cui una deve essere comunque adottata dal lavoratore per l'adempimento delle obbligazioni da lui assunte per contratto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)