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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8737 del 10/04/2018 (Rv. 647840 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Vendita non seguita da annotazione al PRA - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647840-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE

In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)