Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007 (Rv. 598802 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Compagnia assicuratrice - Attività dell'agente - Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Sussiste la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Principio affermato con riferimento a polizze di assicurazione sulla vita stipulate da agente - con rilascio di attestazione di copertura provvisoria, incasso del premio, successiva consegna di ricevuta e della polizza definitiva - di cui la compagnia assicuratrice preponente si era successivamente dichiarata all'oscuro, negando la sussistenza del rapporto contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)