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Sez. 2, Sentenza n. 5530 del 16/12/1986 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175885 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - AI FINI DELLA PENA BASE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE CONCRETA - CRITERI - REATO DI FALSO E REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - INDIVIDUAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE - REATO DI FALSO - ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175885-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - AI FINI DELLA PENA BASE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE CONCRETA - CRITERI - REATO DI FALSO E REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - INDIVIDUAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE - REATO DI FALSO - ELEMENTI.*

La individuazione del reato più grave ai fini della quantificazione della pena di base, in caso di ritenuta continuazione tra i reati, non va fatta in astratto, ma con riferimento alla situazione concreta, verificatasi e sulla base della valutazione effettuata dai giudici di merito. Ne consegue che in presenza del reato di falso e di quello di truffa aggravata la maggior gravità del primo è nettamente individuata non solo dai suoi contenuti essenziali ma anche dal riferimento alla pena discrezionalmente irrogabile nella misura minima e massima consentita anche dopo il giudizio effettuato ai sensi dell'art. 69 cod. pen. (Conf mass n 128594; (Conf mass n 271085).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)