Sez. 3, Sentenza n. 226 del 23/01/1976 (Rv. 378885 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI PIU COPIE - NECESSITA - LIMITI - PROCURA CONFERITA DALL'UNICO RAPPRESENTANTE DELLE PARTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI PIU COPIE - NECESSITA - LIMITI - PROCURA CONFERITA DALL'UNICO RAPPRESENTANTE DELLE PARTI.*
Il principio, secondo cui la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per piu parti e giuridicamente inesistente, ove non sia avvenuta mediante consegna di un numero di copie eguali a quello delle parti rappresentate dal detto procuratore, non e applicabile alla diversa ipotesi in cui quest'ultimo abbia ricevuto il mandato da un solo soggetto, in quale agisca in giudizio in nome proprio e quale mandatario di altre persone e, quindi, sia pur in siffatta duplice qualita, nella veste di unica parte processuale. (Conf 1388/73, mass n 364053; (Conf 1390/72, mass n 357972; (Conf 767/70, mass n 346058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)