Sez. 1, Sentenza n. 5743 del 23/03/2004 (Rv. 571416 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'obbligato - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Ricorso per cassazione proposto dagli eredi - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi e la morte dell'obbligato è, quindi, causa di cessazione della materia del contendere. Ne consegue che è inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'obbligato avverso la decisione di condanna del loro comune dante causa al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)