Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000 (Rv. 534072 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - Giudizio d'opposizione all'ordinanza ingiunzione - Cessazione della materia del contendere - Giudizio per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
Nel giudizio d'opposizione all'ordinanza - ingiunzione la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria e, quindi, la cessazione della materia del contendere. Nel giudizio per cassazione la cessazione della materia del contendere dà poi luogo ad inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)