Sez. 2, Ordinanza n. 5880 del 13/03/2007 (Rv. 597455 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Relativa dichiarazione ad opera della Corte di cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
La morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non si trasmette agli eredi. Ad essa consegue la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che all'entità della sanzione e la sua dichiarazione (che comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza - ingiunzione) può essere pronunciata dalla Corte di cassazione pur in mancaza di esplicita previsione processuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)