Sez. 3, Ordinanza n. 15012 del 15/07/2005 (Rv. 586116 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale - Determinazione del "forum destinatae solutionis" - Criteri - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
In tema di competenza territoriale, per "obbligazione dedotta in giudizio", ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta. (Nel caso di specie la S.C. ha determinato, in ordine alla responsabilità contrattuale, il luogo di adempimento dell'obbligazione con riguardo a quello in cui era stato eseguito l'intervento operatorio ed in cui era stato prescritto il farmaco il cui uso avrebbe determinato il danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)