diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 245 del 10/01/2008 (Rv. 601207 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Contratto di trasporto - Domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale - Determinazione del "forum destinatae solutionis" - Criteri.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601207-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto - anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) - poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il "forum destinatae solutionis" va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)